Art. 12.
(Spese di giustizia).

      1. In tutti i giudizi disciplinati dalla presente legge per gli atti e le attività processuali che fanno carico all'ente danneggiato e al procuratore regionale le spese relative sono prenotate a debito o anticipate dall'erario nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme generali e speciali relative al giudizio contabile e ai processi in cui è parte l'amministrazione pubblica stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
      2. L'ente danneggiato, sia che agisca sia che intervenga in giudizio, è ammesso alla prenotazione a debito e alle anticipazioni previste dagli articoli 158 e 159 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.